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[1]Nell'amministrazione del fondo residuale proveniente dagli stanziamenti stabiliti per effetto del titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, spetta alla Commissione centrale istituita in applicazione dell'art. 73 della legge, deliberare i provvedimenti richiesti dal fine generale della diffusione dell'istruzione elementare proposto dalla legge alla Commissione, indipendentemente dai fini specifici e dai titoli di spesa pei quali la legge autorizza particolari stanziamenti nella competenza del bilancio.
[2]Le deliberazioni della Commissione sono approvate e rese esecutorie con decreto del ministro dell'istruzione, che provvede al pagamento delle spese sul fondo dei residui e a tutti gli atti amministrativi che sono necessari per l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dalla Commissione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
