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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]La facolta' straordinaria accordata agli enti locali, per un periodo determinato, di dispensare dal servizio il personale da essi dipendente, per qualsiasi motivo di inidoneita' al servizio stesso, in relazione alle esigenze di riordinamento degli uffici e servizi, deve intendersi non condizionata all'obbligo della preventiva comunicazione agli interessati dei motivi e delle cause della dispensa.
[8]Il provvedimento di dispensa deve essere motivato, ma basta l'indicazione anche generica della causa della dispensa.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
