La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, e' effettuata altresi' in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Testo vigente dal 10 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-02-20;84~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari