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[1]La disposizione di cui all'articolo precedente ha vigore dal 1° febbraio 1926; ma sono abbuonate le somme eventualmente percepite in piu' fino a tutto febbraio 1935 dai provenienti dal soppresso Corpo dei vigili urbani di Roma, per effetto dell'applicazione dell'art. 86 del regolamento per la Divisione speciale di polizia di Roma, approvato con Regio decreto 18 marzo 1926, n. 625, riprodotto nell'art. 412 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato, con Regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 19 maggio 1939-XVII
[3]VITTORIO EMANUELE
[4]MUSSOLINI - DI REVEL
[5]Visto, il Guardasigili: SOLMI
Testo in vigore dal 26 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
