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[1]Agli agenti di pubblica sicurezza provenienti dai soppressi Corpi municipali di Roma, ai quali per effetto dell'ammissione nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, spettasse alla data del passaggio stesso, un trattamento economico complessivo (a titolo di stipendio o paga; supplemento di servizio attivo; aggiunta di famiglia; indennita' di caroviveri ai celibi; indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza e relativo supplemento; indennita' speciale di pubblica sicurezza, quota personale e quota famiglia per i sottufficiali di pubblica sicurezza ammogliati; indennita' di alloggio; indennita' vestiario) in misura inferiore a quello complessivamente goduto ai medesimi titoli (e cioe' paga, supplemento 10 per cento, indennita' vestiario, caroviveri) nel corpo di provenienza, conservano nel passaggio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza la differenza a titolo di assegno personale da riassorbire con i successivi aumenti nelle suindicate competenze.
[2]Tale assegno personale sara' riassorbito o ridotto in caso di aumenti o di diminuzioni di trattamento di carattere generale, sempreche' le rispettive disposizioni di legge ne facciano espressa menzione; ovvero per aumenti derivanti da variazioni gerarchiche (promozioni, scatti periodici) e famigliari (matrimonio o nascita di figli).
Testo in vigore dal 26 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
