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[1]La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.
[2]Nei riguardi del personale, attualmente celibe, che abbia ottenuto anche la designazione per una seconda promozione, questa ultima designazione si intende annullata. Rimangono pero' ferme le promozioni conferite in base a doppia designazione al personale che abbia contratto matrimonio anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 25 settembre 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL
[7]Visto, li Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 19 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
