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La norma di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, si applica anche nei confronti degli ufficiali inferiori dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.
Testo in vigore dal 30 giugno 1949 al 9 ottobre 2010
