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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 367 lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano gia' legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtu' di disposizioni anteriori al R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1755, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1941-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 6 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
