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Nei confronti del personale, di cui al precedente articolo, provvisto di trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti e costituito da polizze di assicurazione contratte con l'istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, l'istituto stesso versera' allo Stato, che la incamera, una somma pari alla meta' del valore di riscatto delle polizze predette, calcolato alla data del decreto di inquadramento nei ruoli ad esaurimento, per la parte corrispondente al periodo di servizio che viene ammesso a riscatto. Qualora le polizze predette siano state riscattate, gli impiegati interessati debbono direttamente versare allo Stato la somma di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-19;584~art2 · fonte del testo

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