Il primo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962 n. 1, e' cosi' modificato: "Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante corresponsione - per l'intera rata dei finanziamenti stessi - di un contributo a pagamento degli interessi in misura non superiore alla differenza tra il tasso massimo di interesse determinato annualmente ai termini dell'articolo 2 della presente legge e quello agevolato, che sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la marina mercantile sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio. La nuova misura del contributo determinata ai sensi del comma precedente non si applica ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1970".

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-30;379~art3 · fonte del testo

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