All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi: "Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dello indennizzo o del contributo puo' essere effettuato separatamente, su domanda di uno degli interessati, per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro. Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, puo' essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alla quota del ricorrente. Le detrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario".

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art23 · fonte del testo

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