((Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verra' concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge. L'assegno vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilita' e' estesa ai rispettivi assegni di riversibilita')).

Testo vigente dal 27 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1967 al 27 gennaio 1981. 24 parole tolte, 96 parole aggiunte.

Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verra' concesso, a carico tolto: del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza tolto: pari al minimo della pensione della previdenza socialeaggiunto: , riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile tolto: e non usufruiscano di altra pensione o assegno a carico dello Stato, ivi compreso aggiunto: o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge. L'assegno vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 aggiunto: citato e la non cumulabilita' e' estesa ai rispettivi assegni di riversibilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-04-24;261~art4 · fonte del testo

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