L'articolo 5 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e' sostituito dal seguente: "Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo. Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti". I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Testo vigente dal 14 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art14 · fonte del testo

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