Art. 71 — Personale della carriera ausiliaria ex combattente
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' concesso un aumento di due anni di anzianita' nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge. I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente. Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il trattamento piu' favorevole.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art71 · fonte del testo
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