Art. 14 — Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 50 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "La promozione alle qualifiche di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore si consegue:

  • a)nel limite di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che, nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero;
  • b)per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianita' congiunta al merito".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art14 · fonte del testo

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