La prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, e' sostituita dalla seguente: "Nei calcoli di stabilita' degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio". La prima parte del decimo comma dello stesso articolo 12 e' sostituita dalla seguente: "Nei calcoli di stabilita' degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio".

Testo vigente dal 1 dicembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-11-05;1224~art3 · fonte del testo

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