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Al capo XII (provvedimenti per l'artigianato) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente: "Art. 57-bis (difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero). - E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonche' per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano allo estero. La somma di lire trecento milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1960-61".

Testo in vigore dal 11 marzo 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;76~art2 · fonte del testo

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