Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 157 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: Il terzo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, recante modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, contenente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, e' modificato come segue: "Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la spesa di lire 104.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1964-65, secondo, la ripartizione seguente:
tolto: L. 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 " 5.000.000.000 " " " 1955-56 " 8.000.000.000 " " " 1956-57 " 9.000.000.000 " " " 1957-58 " 10.000.000.000 " " " 1958-59 " 15.000.000.000 " " " 1959-60 " 13.000.000.000 " " " 1960-61 " 13.000.000.000 " " " 1961-62 " 13.000.000.000 " " " 1962-63 " 7.000.000.000 " " " 1963-64 " 4.000.000.000 " " " 1964-65
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-24;328~artunico · fonte del testo
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