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[1]Le quote integrative che, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991, devono essere corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, per ogni quintale di cereali e di fave di produzione nazionale da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, vengono stabilite, a partire dal raccolto 1942 e per il periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, disposto dal Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, nelle seguenti misure:
[2]lire 40 per il grano tenero e per quello duro;
[3]lire 37 per il granoturco;
[4]lire 46 per il risone;
[5]lire 31 per l'avena;
[6]lire 31 per la segale;
[7]lire 36 per l'orzo vestito e mondo;
[8]lire 45 per le fave.
Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
