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L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1940-XVIII, n. 78, e' modificato come appresso; « All'estinzione di detti mutui concorrera' lo Stato con una quota annua per 50 anni pari alla cinquantesima parte del solo capitale mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per quanto si riferisce alla quota di L. 93.500.000, in quello del Ministero della marina per la quota di L. 3.500.000 ed in quello del Ministero dell'aeronautica per la quota di L. 3.000.000 ».
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
