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[1]Il Ministero delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[2]Sugli stanziamenti, disposti ai sensi della presente legge, possono essere concesse anticipazioni alle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, all'Ente nazionale risi, ed alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, con le modalita' da stabilirsi, mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa col Ministro per le finanze.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello stato.
[4]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1941-XIX.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Tassinari - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 23 settembre 1941 al 12 luglio 1946
