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[1]Per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia, nonche' per la vigilanza sui conferimenti e trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 1, e' corrisposta alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, a carico del bilancio dello Stato, una quota di L. 0,50 per ogni quintale di cereali e di fave conferito agli ammassi. Le erogazioni sui fondi ad essa assegnati, saranno effettuate dalla Federazione con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa col Ministro per le finanze.
[2]Alla fine della campagna di ammasso, la Federazione deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello delle finanze il rendiconto delle spese effettuate e, ottenutane l'approvazione, deve versare all'Erario le eventuali eccedenze attive.
Testo in vigore dal 23 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
