Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia, nonche' per la vigilanza sui conferimenti e trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 1, e' corrisposta alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, a carico del bilancio dello Stato, una quota di L. 0,50 per ogni quintale di cereali e di fave conferito agli ammassi. Le erogazioni sui fondi ad essa assegnati, saranno effettuate dalla Federazione con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa col Ministro per le finanze.

[2]Alla fine della campagna di ammasso, la Federazione deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello delle finanze il rendiconto delle spese effettuate e, ottenutane l'approvazione, deve versare all'Erario le eventuali eccedenze attive.

Testo in vigore dal 23 settembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-08-24;991~art4 · fonte del testo

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