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[1]Per il grano destinato alla selezione per seme, esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso, ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, e del decreto Ministeriale 28 luglio 1936-XIV, e' concesso ai produttori, a carico del bilancio dello Stato, un premio fisso di L. 30 a quintale, in luogo dei premi di cui all'articolo precedente.
[2]Il pagamento di detto premio e' subordinato alla presentazione del prescritto certificato di idoneita' e all'accertamento, da parte della competente sezione della cerealicoltura, del quantitativo di grano da seme destinato alla selezione.
Testo in vigore dal 23 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
