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[1]Sono concessi ai conferenti, a carico del bilancio dello Stato, i seguenti premi:
[2]L. 40 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito all'ammasso dal 1° al 15 giugno 1941-XIX;
[3]L. 30 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito all'ammasso dal 16 al 30 giugno 1941-XIX;
[4]L. 20 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito dal 10 luglio 1941-XIX in poi fine ai termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle condizioni locali;
[5]L. 15 per ogni quintale di granoturco, L. 16 per ogni quintale di risone, avena, segale e orzo e L. 20 per ogni quintale di fave, conferito agli ammassi entro i termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 23 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
