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[1]E' assunto a carico del bilancio dello Stato, per i cereali e le fave da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, nel periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, l'onere delle seguenti quote integrative da corrispondere ai conferenti in aggiunta ai prezzi pagati dalle gestioni di ammasso:
[2]L. 20 al quintale per il grano tenero e per quello duro;
[3]L. 22 al quintale per il granoturco;
[4]L. 30 al quintale per il risone;
[5]L. 15 al quintale per l'avena;
[6]L. 15 al quintale per la segale;
[7]L. 20 al quintale per l'orzo vestito;
[8]L. 25 al quintale per le fave.
Testo in vigore dal 23 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
