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[1]Gli istituti indicati nel R. decreto-legge 2N giugno 1928-III, n. 1269, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, potranno concedere mutui all'Ente autonomo «Volturno», con le norme e condizioni stabilite dalla legge 24 marzo 1921, n. 375, anche per il pagamento delle indennita' dovute per il riscatto da parte del comune di Napoli di servizi affidati o dati in concessione all'Ente ai sensi del n. 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 16 dicembre 1941-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL - GORLA - HOST VENTURI - RICCI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 16 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
