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Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui che verranno contratti dall'Ente «Volturno» per gli scopi preveduti nel precedente articolo o, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, per l'esecuzione di nuove opere o per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti dei servizi pubblici di cui al n. 5 dell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge, potranno essere garantiti con delegazione sugli introiti del servizio cui il mutuo si riferisce, rilasciate a favore dell'istituto mutuante nella forma piu' consona alla natura del servizio, In base a deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentita l'Amministrazione comunale di Napoli.
Testo in vigore dal 16 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
