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[1]Gli ufficiali che rivestono il grado di Grande Ammiraglio e gli ammiragli di armata che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dalla iscrizione alla «Cassa ufficiali della Regia marina» istituita con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, al compimento del 65° anno di eta'.

[2]L'indennita' supplementare, prevista da detta legge, e' corrisposta loro al compimento del 73° anno di eta'.

Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-06;733~art1 · fonte del testo

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