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Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e' sostituito dal seguente: "I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo".

Testo in vigore dal 11 marzo 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-03-02;60~art2 · fonte del testo

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