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A integrazione di quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, n. 433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonche' quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa. Tali spese sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o consolari.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-11-26;934~art1 · fonte del testo

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