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Per il ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti e per quello degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, la facolta' prevista dal precedente articolo puo' essere esercitata dal Ministero della guerra in relazione al numero di posti vacanti negli stessi ruoli non conferiti ai sottufficiali del Regio esercito, ai termini della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
