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[1]L'art. 1 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, e' sostituito dal seguente:
[2]«Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, escluse le ferrovie, hanno facolta', fino a nuova disposizione, di assumere temporaneamente in servizio personale civile pensionato:
- a)per sostituire il personale di ruolo richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale;
- b)per ripianare le vacanze determinate nei dipendenti ruoli da effettiva disponibilita' di posti.
[3]L'uso di detta facolta' e' subordinato alla esistenza nei singoli ruoli di un numero (di vacanze non inferiori al cinque per cento dei posti di cui ciascun ruolo e' costituito e le assunzioni di pensionati possono essere disposte in relazione alle vacanze eccedenti detta percentuale.
[4]In casi speciali e in relazione alla situazione di determinati ruoli, puo' essere consentito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di derogare ai limiti stabiliti nel precedente comma».
Testo in vigore dal 9 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
