Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue
[7]Articolo unico.
[8]A far parte della Commissione costituita con l'art. 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e con le successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, e al R. decreto-legge 7 marzo-1938-XVI, n.465, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1074, e' chiamato il direttore generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze o un suo delegato.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a Chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 29 maggio 1939-XVII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Cabolli - Gigli - Solmi - Di Revel - Borri
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
