Art. 3 (Allegato Integrazione dell'Intesa in attuazione dell'art. 8 della Costituzione)

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. ((La Tavola valdese utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e cio' sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.)) 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)". 3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte espresse. 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al precedente comma 1 lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese. 5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione. 6. Tale rendiconto dovra' precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento. 7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Testo vigente dal 11 marzo 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 2009 al 11 marzo 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1993-10-05;409~allegato-integrazione-dell-intesa-in-attuazione-dell-art-8-d-art3 · fonte del testo

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