Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 1966 al 22 dicembre 2008. 175 parole tolte.
tolto: L'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e' sostituito dal seguente: "I vincitori dei concorsi a posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi che abbiano obblighi di servizio militare di leva, possono, a domanda, essere lasciati dal Ministero della difesa in congedo illimitato provvisorio, in attesa dell'inizio del corso a carattere teorico pratico previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Dallo stesso Ministero della difesa sono dispensati dalla prestazione del servizio militare di leva, quando abbiano compiuto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco un periodo di servizio della durata di quindici mesi. Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico pratico di cui al comma precedente, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito. Il provvedimento e' adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno. Gli interessati non prestano servizio di prima nomina".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-27;945~artunico · fonte del testo
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