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Per provvedere ad eccezionali esigenze di erogazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, puo' disporre l'anticipazione fino alla meta' della somma concessa dalla Cassa medesima da parte delle sezioni di tesoreria provinciale territorialmente competenti. Le somme da erogare saranno prelevate dal conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti intrattiene col Tesoro dello Stato e trasferite al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Cassa stessa. Il decreto di cui al primo comma non e' soggetto al riscontro preventivo della Corte dei conti e costituisce titolo di pagamento provvisorio; il provvedimento definitivo sara' soggetto al controllo della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-26;189~art2 · fonte del testo

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