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[1]All'art. 6 della suddetta legge e' aggiunto il seguente comma: « Ai Marescialli dell'aria, nonche' ai Generali di armata aerea, che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennita' supplementare e' liquidata al compimento del 63° anno di eta' ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a San Rossore, addi' 4 settembre 1940-XVIII
[3]VITTORIO EMANUELE
[4]MUSSOLINI - DI REVEL
[5]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 9 ottobre 2010
