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La lettera a) dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, e' sostituita dalla seguente: "a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, piu' elevati in grado o piu' anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, capo di stato maggiore, segretario generale, comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della Repubblica, capo di gabinetto di Ministro. Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle forze armate;".

Testo in vigore dal 24 giugno 1977 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;337~artunico · fonte del testo

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