Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[7]Articolo unico.
[8]A far parte della Commissione istituita con l'art. 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932-X1, n. 355, e con le successive modificazioni di cui al Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, al Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1074, ed alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 913, e' chiamato un ispettore generale architetto urbanista appartenente al Corpo Reale del genio civile in applicazione del Regio decreto 27 luglio 1941-XIX, n. 790.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 30 marzo 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - GORLA - GRANDI - DI REVEL - BOTTAI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
