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((Per i contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, stipulati in seguito ad aggiudicazione ad asta pubblica ovvero mediante trattativa privata, e' accordato all'Amministrazione dei monopoli ed all'appaltatore il diritto di chiedere, durante il quinquennio contrattuale, rispettivamente la diminuzione o l'aumento delle indennita' stabilite nel contratto, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni gia' in vigore, quando la media dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso di un semestre, sia diminuita o aumentata di oltre il 10 per cento, in confronto a quella del mese in cui fu proclamata l'aggiudicazione o stipulato il contratto, ovvero a quella del semestre che determino' eventualmente il diritto alla precedente revisione)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1953 al 16 dicembre 2009
