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[1]Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge, che colpiscono l'intiero stipendio od assegno, od una parte di esso maggiore delle porzioni indicate negli articoli precedenti, restano di diritto limitate al quinto od al terzo, secondo la causale del debito.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 26 luglio 1888.
[4]UMBERTO.
[5]CRISPI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 3 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
