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Il sequestro o la cessione potranno estendersi al terzo, se si tratti di debiti che il funzionario abbia incontrato con l'Amministrazione da cui dipende e per cause derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, o di debiti per assegni alimentari dovuti per legge.
Testo in vigore dal 3 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
