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[1]Alla fine di ogni anno l'insegnante di educazione fisica compila una relazione sull'andamento dei corsi o sul profitto degli alunni.

[2]Le relazioni, con le osservazioni del capo di ciascun Istituto, sono trasmesse in riassunto, a mezzo dei provveditori agli studi, al Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-12-26;805~art6 · fonte del testo

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