Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alla fine di ogni anno l'insegnante di educazione fisica compila una relazione sull'andamento dei corsi o sul profitto degli alunni.
[2]Le relazioni, con le osservazioni del capo di ciascun Istituto, sono trasmesse in riassunto, a mezzo dei provveditori agli studi, al Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
