Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nessun alunno delle scuole primarie superiori e medie puo' essere promosso da uno ad altro anno di corso e nessuno puo' conseguire la licenza o altro attestato finale se non abbia riportato la nota di frequenza, di profitto e di buona condotta nell'educazione fisica, in conformita' delle norme di attuazione di cui nell'art. 24.
[2]Le stesse norme determineranno i casi di esenzione da siffatti obblighi per gli alunni delle scuole primarie e medie, escluse le normali, nonche' i criteri di valutazione del profitto.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
