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[1]Nelle scuole elementari e' destinata all'educazione fisica non meno di mezz'ora per giorno in ciascuna classe.
[2]Per le scuole medie nella formazione degli orari si provvede in modo che, senza aumentare l'attuale numero complessivo delle ore settimanali rispetto a tutte le discipline, compresa la ginnastica, ne siano riservate all'educazione fisica almeno tre, in ciascuna classe, da ripartirsi opportunamente fra i giorni di scuola.
[3]All'aumento d'orario per l'educazione fisica nelle scuole medie, in confronto dell'attuale, si procede a mano a mano che sia provveduto alla nomina degli insegnanti mediante i concorsi di cui negli articoli 15 e 20 e giusta le norme di attuazione di cui all'art. 24.
[4]Il riparto degli alunni per l'educazione fisica puo' farsi indipendentemente dalla formazione delle classi per le altre discipline purche' ogni squadra ginnastica non oltrepassi i quaranta alunni.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
