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[1]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge sara' bandito un concorso per 40 posti fra gl'insegnanti attualmente in servizio, che alla data del bando del concorso stesso avranno almeno otto anni d'insegnamento con ufficio di ruolo.
[2]Ai vincitori del concorso sono applicabili le disposizioni dell'art. 14 e, per ordine di graduatoria, e' data loro facolta' di scelta fra le sedi da essi occupate e le vacanti, comprese quelle di principale importanza.
[3]Negli anni successivi gl'insegnanti attuali saranno ammessi ai concorsi, anche se non posseggono il titolo, di cui all'art. 11, purche' abbiano non meno di tre anni d'insegnamento con ufficio di ruolo; e sara' riservato ai dichiarati fra essi eleggibili a posti di ruolo un terzo dei posti messi a concorso.
[4]Gli attuali insegnanti, vincitori dei concorsi ai sensi del presente articolo, faranno passaggio dalla categoria C alla categoria A del terzo ordine di ruoli, conservando il loro grado e la loro anzianita', e, qualora la sede cui potranno essere assegnati lo consenta, continueranno a godere dei benefici di cui all'art. 19.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
