Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie, nominati per concorso bandito dopo la promulgazione della presente legge, apparterranno alla categoria A del terzo ordine di ruoli, di cui alle tabelle A e B, annesse alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

[2]L'obbligo dell'orario settimanale sara' per essi di 15 ore; la retribuzione per ogni ora impartita oltre tale limite sara' di L. 75 annue e le ore settimanali d'insegnamento non potranno essere, in nessun caso, piu' di 30.

[3]Por ogni altro effetto di legge gl'insegnanti di educazione fisica sono equiparati a quelli delle altre materie dello stesso ordine di ruoli.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-12-26;805~art14 · fonte del testo

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