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[1]Le scuole normali di ginnastica di Roma, Torino e Napoli sono trasformate dal 1° ottobre 1910 in Istituti di magistero per l'abilitazione all'insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie, cosi' maschili come femminili.
[2]I locali e gli arredamenti di tali Istituti sono a carico dei rispettivi Comuni.
[3]Il ruolo organico del personale e i relativi stipendi ed assegni sono determinati dalla tabella A annessa alla presente legge.
[4]Salvo le disposizioni transitorie della tabella stessa per il personale attualmente in servizio, gli uffici di ruolo negli Istituti di magistero per l'educazione fisica non sono cumulabili con altri di ruolo. Alle cattedre di ruolo si provvede per concorso.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
