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Agl'incaricati che, per impartire l'insegnamento di puericultura, debbono recarsi in localita' diversa da quella della loro residenza abituale, spettano, oltre la retribuzione ordinaria, i seguenti rimborsi e indennita':
- a)il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, qualora le localita' di partenza e di arrivo siano servite da ferrovia. In caso diverso sara' rimborsato il prezzo del biglietto relativo al mezzo meccanico di trasporto piu' economico adibito a regolare e periodico pubblico servizio. Ove manchi ogni regolare mezzo di trasporto, sara' corrisposta l'indennita' chilometrica, prevista dalle norme in vigore per i viaggi di servizio sulle strade ordinarie;
- b)l'aumento di un decimo sull'importo delle spese di viaggio. Tale aumento e' soggetto alla riduzione del doppio 12 per cento;
- c)l'indennita' di L. 12 per il primo grado d'insegnamento, di L. 14 per il secondo grado, non soggette alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, per ogni giornata d'insegnamento. Tali indennita' non sono cumulabili. Quando i viaggi hanno luogo fra due localita' servite dalle ferrovie dello Stato, e' fatto obbligo agli interessati di servizi delle ferrovie stesse. I rimborsi e le indennita' di cui al presente articolo spettano anche agli incaricati di puericultura che devono recarsi in localita' diversa da quella della loro residenza abituale e della scuola per condurre le alunne in visita ad istituti assistenziali, ad integrazione dell'insegnamento. Le visite a istituti assistenziali fuori della residenza della Scuola non debbono essere piu' di due all'anno.
Testo in vigore dal 7 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
