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[1]L'insegnamento di puericultura e' impartito:
- a)per il primo grado: nell'ultimo anno delle scuole medie inferiori (ginnasio, corso inferiore dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico, scuola tecnica, scuola professionale femminile, corso inferiore del Conservatorio di musica e dell'istituto d'arte, scuola d'arte, scuola di tirocinio artistico, scuola secondaria di avviamento professionale);
- b)per il secondo grado: negli ultimi due anni delle scuole medie superiori (liceo classico e scientifico, corso superiore dell'istituto magistrale, dell'istituto tecnico e del Conservatorio di musica, licei artistici, corso superiore dell'istituto d'arte).
[2]L'insegnamento di secondo grado viene altresi' impartito nei due anni della scuola di magistero professionale per la donna e negli ultimi due anni della scuola magistrale.
[3]All'insegnamento di puericultura, sia di primo che di secondo grado, e' riservata un'ora settimanale di lezione. In ogni caso, la durata del corso non deve essere inferiore alle 30 lezioni, non comprese le visite compiute a integrazione dell'insegnamento, a istituti assistenziali.
[4]Le alunne delle classi miste corrispondenti di diversi corsi di uno stesso istituto, fino a un massimo di trenta, devono essere riunite per le lezioni di puericultura.
Testo in vigore dal 7 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
